PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, nell'ambito della professione medica, la figura del medico stomatologo. Formano oggetto della professione di medico stomatologo le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia medica e chirurgica della malattie della bocca, dei denti, delle mascelle e dei relativi tessuti molli, definita attività odontostomatologica, nonché le attività di prevenzione e di riabilitazione stomatognatica.

Art. 2.

      1. Possono esercitare la professione di medico stomatologo i medici-chirurghi in possesso delle specialità in odontostomatologia e in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 3.

      1. Presso ogni ordine dei medici-chirurghi è istituito l'elenco dei medici stomatologi. L'iscrizione nell'elenco dei medici stomatologi è condizione necessaria per l'esercizio della professione di cui all'articolo 1. L'iscrizione nell'elenco dei medici stomatologi non consente la contemporanea iscrizione all'Ordine degli odontoiatri, ove istituito.

Art. 4.

      1. I laureati in medicina e chirurgia che, pure non possedendo le specialità previste all'articolo 2, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto le attività di cui all'articolo 1 per almeno tre anni sono autorizzati a esercitare la professione di medico stomatologo.

 

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Art. 5.

      1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riattivati, presso le facoltà di medicina e chirurgia, i corsi di specializzazione in odontostomatologia ed è individuato, secondo le necessità del territorio e del Servizio sanitario nazionale, il numero di posti disponibili.